Statuto
La C.R.I. di Ciampino è un’Associazione di Promozione Sociale (A.p.S.) con ramo O.N.L.U.S. dotata di personalità giuridica di diritto privato.
E’ regolarmente registrata presso l’Agenzia delle Entrate, alla Camera di Commercio di Roma ed al registro delle Associazioni della Regione Lazio (cfr. sezione Trasparenza).
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
L’obiettivo principale della Croce Rossa Italiana e del Comitato Locale è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.
Per raggiungere questo obiettivo il Comitato Locale si propone in particolare, nel rispetto delle direttive e del coordinamento e della vigilanza del Comitato Centrale e del Comitato Regionale di:
- intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi ad intervenire in tutti i campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi ed in favore di tutte le vittime di guerre o di gravi crisi internazionali, siano esse civili che militari;
- tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze;
- formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, predisponendo le attività a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali;
- proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo. Il Comitato Locale riconosce esplicitamente il potere di organizzazione e coordinamento del Comitato Centrale in caso di emergenza e di attivazione nell’ambito del sistema di protezione civile e si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse disponibili e a favorire ed agevolare la partecipazione dei soci a tutte le attività conseguenti e necessarie. Si impegna altresì nella stessa misura e con le stesse modalità nei casi di attivazione internazionale della Croce rossa Italiana nell’ambito dei meccanismi di risposta alle emergenze del Movimento;
- operare nel campo dei servizi alla persona, ed in particolari sanitari – ivi compresi il pronto soccorso e trasporto infermi – sociali e sociosanitari ovvero nelle attività che hanno l’obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;
- promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale;
- promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quelli del diritto internazionale umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la popolazione e la tutela dei diritti civili;
- promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attività della Croce Rossa;
- assumere, formare ed assegnare il personale, volontario e dipendente, necessario all’adempimento dei propri compiti e delle proprie responsabilità;
- collaborare lealmente con tutti i Comitati della Croce Rossa Italiana e favorire la partecipazione dei soci iscritti presso lo stesso Comitato Locale a manifestazioni ed attività di carattere provinciale, regionale, nazionale, secondo le proprie possibilità e le direttive dei Comitati territorialmente sovraordinati;
- cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e proteggere gli emblemi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
- Partecipare alle campagne promozionali, di sensibilizzazione su tematiche di interesse e di raccolta fondi o beni di livello provinciale, regionale, nazionale secondo quanto stabilito dai competenti Comitati territoriali.
COMPITI DI INTERESSE PUBBLICO
Il Comitato Locale, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, si obbliga ed è obbligato a supportare l’Associazione della Croce Rossa Italiana nell’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed a cooperare lealmente con tutti i suoi livelli territoriali nella buona riuscita delle stesse.
Il Comitato, quale articolazione territoriale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, esercita, nell’ambito del territorio di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le seguenti attività di interesse pubblico sotto il coordinamento del Comitato Regionale e del Comitato Centrale, in coerenza con le disposizioni di legge nonché con i regolamenti e le linee guida emanate dal Comitato Centrale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana:
- organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l’applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra, dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
- collaborare con le società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento;
- adempiere a quanto demandato dalla Convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli Organi della Croce Rossa Internazionale alle società della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell’ordinamento vigente;
- organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;
- svolgere attività umanitarie presso i centri per l’identificazione e l’espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l’accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;
- svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell’ordine;
- svolgere attività ausiliaria delle forze armate, in Italia ed all’estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo Militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento;
- svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all’estero, sentito il Ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento;
- agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l’educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell’assistenza alla persona;
- realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d’intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione;
- collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;
- svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa;
- svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
- diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;
- promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione, effettuare la raccolta ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
- svolgere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell’ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all’uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all’uso;
- svolgere, nell’ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.